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IGEA360

Assistenza e manutenzione software

MODULO D’ORDINE E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Contratto N.IGEA-2026-0001 Del27/10/2026 Cod. Agente
tra
Oversoft S.r.l., Via V. Giuffrida, 121 - 95127 Catania (CT) - P.I. 05856360879
e
CLIENTE
Ragione socialeLaboratorio Test
Sede legaleVia V. Giuffrida N.121
CittàCatania CAP95128 Prov.CT
Partita IVA (intestatario fatturazione)05856360879 Tel.
E-mail PEC
LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO
Cognome e nomeLatella Pietro Marco
Codice fiscaleLTLPRM72C10C351Y
Tel.3357817415 E-mailp.latella@oversoft.it
MODULO D’ORDINE
DURATA CONTRATTUALE VINCOLANTE (Selezionare obbligatoriamente una modalità)
La presente proposta contrattuale prevede un vincolo di durata minima iniziale. In caso di recesso anticipato prima della scadenza selezionata, si applicherà un corrispettivo di recesso pari al canone annuale in corso (già fatturato e non rimborsabile) + 50 % dei canoni delle annualità successive residue fino alla scadenza del periodo vincolante; la quota una tantum, se dilazionata, diventa immediatamente esigibile per la parte residua.
☐ 12 (dodici) MESI – Formula Annuale Standard
☒ 36 (trentasei) MESI – Formula Pluriennale Triennale
☐ 48 (quarantotto) MESI – Formula Pluriennale Quadriennale
☐ 60 (sessanta) MESI – Formula Pluriennale Quinquennale
Data Decorrenza/Attivazione Contratto: 27/10/2026
CONFIGURAZIONE E PARAMETRI DIMENSIONALI INIZIALI:
☒ Consorzio
N. Punti prelievo iniziali: 2
(v. Allegato A - Elenco Sedi/Punti Prelievo)
☐ Poliambulatorio
N. Settori specialistici:  
☐ Laboratorio / Studio Medico
STRUMENTI / MACCHINARI INTERFACCIATI SITUAZIONE INIZIALE
Numero strumenti interfacciati 10
OverSoft S.r.l. - Contratto “Assistenza e manutenzione IGEA360” n. IGEA-2026-0001Sigla del cliente per accettazione:  
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N. ACCOUNT / UTENTI NOMINATIVI ABILITATI
N. Account / Utenti Nominativi Abilitati: 12 (Riportati nell'Allegato B - Elenco Utenti Nominativi ed Autorizzati)
N.B.: Le credenziali e i profili di accesso nominativi sono attribuiti esclusivamente al personale censito nell'Allegato B. Eventuali sostituzioni di nominativi (turn-over) avverranno tramite semplice comunicazione PEC/email, mentre l'aggiunta di nuovi utenti oltre la soglia concordata comporterà l'adeguamento del canone al Listino in vigore.
CORRISPETTIVI ECONOMICI INIZIALI (IVA esclusa):

A) QUOTA UNA TANTUM INIZIALE (Configurazione, Avviamento, Formazione & Acquisto Hardware):

  • Servizi di Configurazione, Avviamento e Formazione: € 8.996,40 + IVA
    (euro ottomilanovecentonovantasei/40 + IVA)
  • Fornitura Hardware Iniziale (Kiosk, Stampanti, Lettori, tavolette grafometriche): € 0,00 + IVA
    (euro zero/00 + IVA)
TOTALE QUOTA UNA TANTUM INIZIALE: € 8.996,40 + IVA
(euro ottomilanovecentonovantasei/40 + IVA)

Modalità di Pagamento Quota Una Tantum:

☒ Saldata in unica soluzione all'attivazione
☐ Dilazionata nel Canone Periodico (Importo totale dilazionato in n.   rate all'interno della durata contrattuale)
Quota Una Tantum Dilazione (se applicabile): €   + IVA

B) CANONE PERIODICO GLOBALE UNIFICATO (Comprensivo di Licenze Cloud, Hosting, Manutenzione e Assistenza Hardware):

  • Quota Fissa Centralizzato / Licenza Piattaforma Cloud: € 5.028,00 + IVA
    (euro cinquemilaventotto/00 + IVA)
  • Quota Sedi / Punti Prelievo (n. 2 sedi x 870,00 €): € 1.740,00 + IVA
    (euro millesettecentoquaranta/00 + IVA)

C) FREQUENZA DI FATTURAZIONE DEL CANONE PERIODICO (Selezionare una modalità):

☐ FATTURAZIONE MENSILE (n. 12 rate annue)
☒ FATTURAZIONE ANNUALE ANTICIPATA (n. 1 rata annua)
IMPORTO TOTALE A RATA FATTURATA: € 6.768,00 + IVA
(euro seimilasettecentosessantotto/00 + IVA)
Valore Complessivo Annuo del Canone: € 6.768,00 + IVA
(euro seimilasettecentosessantotto/00 + IVA)
Data inizio 27/10/2026 Data fine 26/10/2029
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APPENDICE 1 – REGOLE DI CALCOLO

FattispeciePresuppostoBase di calcoloImportoEsigibilitàCumulabilità
Corrispettivo per il recessoRecesso libero del ClienteCanoni effettivi o formula pattuita Canone annuo dell’annualità in corso (€ 6.768,00) + 50 % dei canoni delle annualità successive
(recesso nel 1° anno: € 13.536,00)
Data di efficacia o pagamento, secondo clausolaNon cumulabile con penale per il medesimo evento
Penale da ritardoRitardo imputabile in obbligo determinatoImporto giornaliero e settimanale€ 50 per ogni settimana di ritardo oltre i 30 giorni, con un massimo di € 500,00Maturazione del ritardoCumulabile con adempimento tardivo
Penale da inadempimento definitivoViolazione specifica imputabileImporto€ 870,00 per ciascuna sede, utente o postazione non autorizzati, per anno o frazioneDichiarazione di applicazioneAlternativa alla prestazione principale, salvo patto valido
Canoni maturatiServizio erogato o disponibilità contrattualeCanone pattuito€ 6.768,00 annui (rata € 6.768,00)Scadenza ordinariaSempre distinti dalle somme per cessazione
Decadenza dal terminePresupposti dell’art. 1186 c.c. o patto compatibileRate residue esigibiliDebito residuoComunicazione di richiestaNon è penale
CATANIA, lì 27/10/2026
Il Cliente
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
Latella Pietro Marco
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO

1.1. Oggetto del Contratto e Valore del Modulo d'Ordine. Con le presenti Condizioni Generali di Contratto si definiscono i termini e le condizioni con cui OVERSOFT S.r.l. (di seguito denominata "OVERSOFT") concede in licenza d'uso al Cliente la soluzione software per strutture sanitarie denominata "IGEA360", descritta al successivo Articolo 2, ed eroga i relativi servizi di configurazione, manutenzione, aggiornamento ed assistenza tecnica, anche avvalendosi di soggetti terzi formalmente autorizzati. Ai fini del presente accordo, le Pagine 1 e 2 costituiscono il Modulo d'Ordine (recante la Durata contrattuale ed i Corrispettivi Economici), il quale forma unum textum ed è parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2. Natura della Licenza. La licenza d'uso è concessa a titolo non esclusivo, temporaneo e non trasferibile a terzi. Nessun diritto di proprietà intellettuale, industriale o sul codice sorgente della piattaforma IGEA360 viene trasferito al Cliente.

1.3. Perimetro di Utilizzo e Allegati. La licenza d'uso è commisurata ed erogata esclusivamente in favore della struttura, delle sedi e/o dei punti prelievo indicati nel Modulo d'Ordine e riepilogati nell'Allegato A (Elenco Sedi e Punti Prelievo), per il numero di account nominativi censiti nell'Allegato B (Elenco Utenti Nominativi ed Autorizzati). Detti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.4 Autonomia dei rapporti contrattuali Oversoft e Neotek. Oversoft S.r.l. e Neotek Solutions S.r.l. sono soggetti giuridici distinti e autonomi. Il contratto relativo a IGEA360 e il contratto relativo ai servizi Salute Adesso costituiscono rapporti contrattuali separati, con autonomi oggetti, corrispettivi, fatturazione, obblighi, responsabilità, durata, rinnovi, rimedi e cause di cessazione. L’integrazione tecnica fra i sistemi, l’utilizzo di infrastrutture condivise o l’eventuale appartenenza alla medesima compagine proprietaria non comportano, salvo espresso accordo scritto riferito al singolo Modulo d’Ordine, responsabilità solidale, assunzione congiunta delle obbligazioni, collegamento negoziale generale o inscindibilità dei contratti. L’inadempimento, la contestazione, la sospensione o la cessazione di uno dei rapporti non legittimano, di per sé, la sospensione dei pagamenti, la risoluzione o il recesso dall’altro rapporto. Restano fermi gli effetti espressamente previsti per gli eventuali sconti o bundle indicati nel singolo Modulo d’Ordine.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SOFTWARE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

2.1. Architettura Ibrida Piattaforma IGEA360. IGEA360 è un software gestionale di ultima generazione con architettura ibrida, specificamente progettato per le strutture sanitarie, composto da:

2.2. Profilazione Utenti ed Accessi Nominativi. In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la fruizione del Modulo Cloud e dei Moduli Locali è consentita esclusivamente agli utenti censiti nell'Allegato B. Ciascun account è strettamente personale e non cedibile. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente ad OVERSOFT la cessazione o variazione del personale autorizzato (turn-over) per la tempestiva disattivazione delle credenziali. L'eventuale attivazione di ulteriori account oltre la soglia iniziale concordata comporterà l'adeguamento del Canone Periodico secondo il Listino Prezzi Ufficiale Oversoft in vigore al momento della richiesta, consultabile e richiedibile tramite il portale Helpdesk/PEC o allegato alla specifica proposta di variazione.

2.3. Periferiche e Hardware Opzionale. Qualora specificato, IGEA360 gestisce l'interfacciamento ed il dialogo con apparati hardware dedicati (es. macchinari e strumenti diagnostici, Kiosk eliminacode/accettazione, stampanti per etichette barcode, lettori di codici a barre). I corrispettivi per l'acquisto o il canone di detti apparati sono definiti nella sezione "Corrispettivi Economici".

ART. 3 – ASSISTENZA, MANUTENZIONE E LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)

3.1. Manutenzione Ordinaria, Aggiornamenti ed Evoluzioni Normative. OVERSOFT assicura l'erogazione dei servizi di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva della piattaforma per tutta la durata del Contratto. Nello specifico:

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3.2. Canali di Assistenza e Portale Helpdesk. Le richieste di supporto tecnico, segnalazione di anomalie o chiarimenti sull'uso della piattaforma dovranno essere inoltrate dal Cliente in via primaria ed ordinaria tramite il Sistema Helpdesk fornito da OVERSOFT.

3.3. Servizio di Assistenza Remota (Teleassistenza). Per consentire le attività di diagnosi, verifica tecnica, manutenzione ed eliminazione di malfunzionamenti sui Moduli Locali, il Cliente autorizza espressamente il personale tecnico di OVERSOFT (o dei sub-responsabili nominati) ad accedere alle proprie postazioni Server e Client tramite applicativi di controllo remoto sicuri forniti o autorizzati da OVERSOFT. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione le macchine interessate ed a garantire la necessaria connettività internet durante l'intervento.

3.4. Orari del Servizio ed Interventi Straordinari. Il Servizio di Manutenzione ed Assistenza è erogato nei giorni feriali durante il normale orario di lavoro dei tecnici OVERSOFT, come dettagliato nello SLA. Eventuali richieste di assistenza straordinaria, per interventi fuori dall'orario di copertura o per attività non ricomprese nel canone ordinario, dovranno essere concordate con congruo preavviso e saranno fatturate secondo il Listino Prezzi Ufficiale Oversoft in vigore al momento della richiesta, consultabile e richiedibile tramite il portale Helpdesk/PEC o allegato alla specifica proposta di variazione.

ART. 4 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E GARANZIA DI ORIGINALITÀ

4.1. Titolarità del Software e Manleva. OVERSOFT dichiara e garantisce, per quanto a propria conoscenza e salvo componenti software o librerie sviluppate da terzi, di essere l'esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e d'autore relativi al software IGEA360, ai suoi codici sorgente, all'architettura di sistema, ai marchi ed alla documentazione tecnica allegata. OVERSOFT garantisce che l'uso del software nei termini previsti dal presente Contratto non viola diritti di terzi e si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi pretesa o azione legale promossa da terzi derivante da asserite violazioni di copyright o brevetti.

4.1-bis OVERSOFT dichiara di disporre dei diritti necessari per concedere la licenza relativa ai componenti proprietari del software e di avere verificato i diritti di utilizzo, distribuzione e integrazione relativi ai componenti di terzi e open source impiegati nella soluzione. La presente garanzia non si estende a componenti, dati, marchi o materiali forniti dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente.

4.2. Divieti e Tutela del Codice Sorgente. La concessione della licenza d'uso non trasferisce al Cliente alcun diritto di proprietà sul Software. È fatto espresso divieto al Cliente, a pena di risoluzione immediata del contratto ed eventuale risarcimento del danno, di:

4.3. Titolari dei Dati e dei Beni Intangibili. I dati sanitari, anagrafici e clinici immessi dal Cliente o dai suoi pazienti nella piattaforma restano di esclusiva ed integrale proprietà del Cliente. Di contro, la struttura del database, le interfacce grafiche, le API, gli algoritmi, i modelli dati, il codice sorgente, le personalizzazioni ed il know-how sotteso al Software restano di esclusiva ed inderogabile proprietà di OVERSOFT. Il Cliente si asterrà da qualsiasi utilizzo del software o delle credenziali volto alla falsificazione o alterazione di dati sanitari, referti o prescrizioni, tenendo OVERSOFT completamente manlevata da qualsiasi responsabilità penale, civile o amministrativa derivante da usi illeciti della piattaforma.

ART. 5 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIE

5.1. Garanzia di Funzionamento. OVERSOFT garantisce che il software IGEA360 è conforme alle specifiche tecniche descritte nella documentazione fornita. Le parti si danno reciprocamente atto che, per la natura intrinseca dei prodotti software e delle infrastrutture di rete, non è possibile garantire l'assoluta assenza di bug o la continuità ininterrotta dei servizi; OVERSOFT si impegna tuttavia alla rimozione dei vizi operativi secondo i tempi e con le modalità stabilite nell'Allegato D (Service Level Agreement - SLA).
OVERSOFT garantisce la conformità del Software alle specifiche tecniche dichiarate. È espressamente esclusa qualsiasi garanzia di rispondenza del Software ad uno specifico scopo o risultato atteso dal Cliente che non sia stato oggetto di espressa e scritta pattuizione tra le Parti. OVERSOFT non assume alcuna obbligazione oltre a quelle espressamente previste nel presente Contratto.

5.2. Esclusione di Danni Indiretti ed Emergenti. In nessun caso OVERSOFT sarà ritenuta responsabile per danni indiretti, incidentali, punitivi o consequenziali subiti dal Cliente o da terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdita di profitto, lucro cessante, interruzione dell'attività commerciale o della specialistica sanitaria, danno all'immagine della struttura, o costi di ripristino dei dati già soggetti ad obbligo di backup locale o secondo prassi di sicurezza.

OverSoft S.r.l. - Contratto “Assistenza e manutenzione IGEA360” n. IGEA-2026-0001Sigla del cliente per accettazione:  
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Art. 5.3 – Cap generale per danni diretti. Salvo quanto previsto dagli articoli 5.3-bis e 5.3-quater, e fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di OVERSOFT, dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, nonché le responsabilità che non possono essere limitate ai sensi di norme imperative o di ordine pubblico, la responsabilità complessiva di OVERSOFT per i danni diretti, immediati e provati derivanti dall’esecuzione, dall’inadempimento o dalla cessazione del presente Contratto non potrà eccedere l’importo di euro 7.000,00 (settemila/00) per singolo evento e, complessivamente, l’importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascun anno contrattuale. Ai fini del presente articolo, per danno diretto si intende il pregiudizio patrimoniale che costituisca conseguenza immediata e provata dell’inadempimento di un’obbligazione espressamente assunta da OVERSOFT. Il Cliente non potrà ottenere, a titolo di risarcimento, somme superiori al massimale contrattuale, indipendentemente dal numero delle domande, degli eventi o dei titoli azionati, salvo le ipotesi sottratte al limite dal presente Contratto o dalla legge.
L’importo indicato costituisce un limite contrattuale autonomo ed è stato determinato tenendo conto del valore del Contratto, dei canoni applicabili e della copertura assicurativa minima che OVERSOFT si impegna a mantenere. La franchigia, lo scoperto, l’esaurimento o la mancata operatività della polizza, per cause imputabili a OVERSOFT, non riducono il massimale contrattuale.

Art. 5.3-bis – Sicurezza, dati e riservatezza. OVERSOFT risponde esclusivamente dei danni diretti, immediati e provati che siano conseguenza di una violazione imputabile a OVERSOFT degli obblighi di sicurezza, riservatezza, protezione dei dati personali, conservazione, restituzione, cancellazione, cooperazione o notificazione espressamente assunti nel presente Contratto, nell’Allegato C – DPA o nell’Allegato D – SLA. La responsabilità di OVERSOFT presuppone la prova congiunta: (i) dell’obbligo contrattuale concretamente assunto; (ii) della sua violazione; (iii) dell’imputabilità della violazione a OVERSOFT; (iv) del danno diretto effettivamente subito; e (v) del nesso causale immediato e diretto tra la violazione e il danno. Non è sufficiente la mera verificazione di un incidente, di una indisponibilità, di una violazione o di un accesso non autorizzato, né la mera contestazione di una violazione normativa, ove non sia provato il danno risarcibile e il relativo nesso causale. Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave e le responsabilità non limitabili per legge, la responsabilità risarcitoria derivante dagli eventi disciplinati dal presente articolo è compresa nel massimale complessivo previsto dall’art. 5.3 e non dà luogo a un massimale autonomo, aggiuntivo o cumulabile. Per ciascun evento lesivo si applica un solo limite risarcitorio, anche qualora siano invocati contemporaneamente il Contratto, il DPA, lo SLA o la normativa in materia di protezione dei dati personali. Gli obblighi di OVERSOFT di adottare le misure tecniche e organizzative previste dal DPA e dalla normativa applicabile, di cooperare con il Cliente, di gestire gli incidenti, di effettuare le notificazioni dovute e di restituire o cancellare i dati restano fermi come obblighi di esecuzione e cooperazione. Essi non costituiscono, salvo espressa previsione contraria, una garanzia di inviolabilità assoluta dei sistemi, di assenza di qualsiasi incidente o di risultato ulteriore rispetto a quello specificamente descritto nel Contratto, nel DPA o nello SLA. Il presente articolo non limita i diritti riconosciuti agli interessati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali né i poteri dell’Autorità di controllo. Esso disciplina esclusivamente la responsabilità risarcitoria di OVERSOFT nei rapporti contrattuali con il Cliente, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5.3-ter – Danni indiretti ed esclusioni. Salvo dolo o colpa grave e salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, OVERSOFT risponde esclusivamente dei danni diretti, immediati e provati e non risponde di lucro cessante, perdita di ricavi o opportunità, perdita di clientela, danno reputazionale o d’immagine, interruzione dell’attività, costi per servizi sostitutivi o danni riflessi subiti da terzi.
OVERSOFT non risponde dei malfunzionamenti, ritardi o indisponibilità derivanti da hardware, software, sistemi operativi, reti, connettività, Cloud Provider o altri servizi di terzi estranei alla propria organizzazione, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

Art. 5.3-quater – Coordinamento con DPA, SLA e Contratto Quadro. Le limitazioni e le esclusioni previste dagli artt. 5.3, 5.3-bis e 5.3-ter disciplinano esclusivamente la responsabilità risarcitoria di OVERSOFT nei rapporti contrattuali con il Cliente e operano nei limiti consentiti dalla legge. Le disposizioni dell’Allegato C – DPA e dell’Allegato D – SLA integrano il presente Contratto con riferimento, rispettivamente, al trattamento dei dati personali e ai livelli di assistenza e servizio. In caso di contrasto, le disposizioni del DPA prevalgono limitatamente agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, mentre le disposizioni dello SLA prevalgono limitatamente alla classificazione delle anomalie, ai tempi di presa in carico e alle modalità di assistenza.
Il massimale previsto dall’art. 5.3 si applica complessivamente alla responsabilità risarcitoria di OVERSOFT derivante dal Contratto, dal DPA e dallo SLA e non è cumulabile con ulteriori massimali o limiti riferiti al medesimo evento, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
Restano fermi gli obblighi di OVERSOFT espressamente previsti dal Contratto, dal DPA e dallo SLA, nei limiti e secondo le modalità ivi stabiliti. Tali obblighi non comportano, salvo espressa previsione scritta, una garanzia di funzionamento ininterrotto, di assenza assoluta di anomalie o di inviolabilità dei sistemi.
In ogni caso, nessuna disposizione del presente articolo può escludere o limitare preventivamente la responsabilità di OVERSOFT per dolo o colpa grave o per la violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, ai sensi dell’art. 1229 c.c.
La presente clausola, in quanto parte della disciplina delle limitazioni della responsabilità, deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con indicazione del suo contenuto essenziale.

5.4. Cause di Esclusione della Responsabilità e Forza Maggiore. OVERSOFT non risponde di anomalie, blocchi operativi o malfunzionamenti della piattaforma IGEA360 determinati da:

OverSoft S.r.l. - Contratto “Assistenza e manutenzione IGEA360” n. IGEA-2026-0001Sigla del cliente per accettazione:  
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Registro imprese di Catania, C.F. e P.I. 05856360879 - R.E.A. 440650 – Cap. Soc. € 10.000,00
Tel: 095.2865197 - 389.6676190
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5.5. Diritto di Rifiuto e Sospensione Cautelativa. OVERSOFT si riserva il diritto di non dare esecuzione al Contratto, di non dare seguito all'attivazione ed erogazione dei servizi, ovvero di sospenderne cautelativamente l'erogazione per comprovate ed oggettive ragioni tecniche, organizzative, di sicurezza informatica ovvero qualora:

5.6. Canalizzazione delle Pretese e Manleva dei Subfornitori. Il Cliente prende atto che l'infrastruttura tecnologica e di Data Center può essere fornita da partner tecnici terzi (in particolare Neotek Solutions S.r.l.). Il Cliente si obbliga espressamente a canalizzare qualsiasi contestazione, pretesa risarcitoria o azione legale derivante dall'esecuzione del presente Contratto, da disservizi Cloud o da perdite dati esclusivamente nei confronti di OVERSOFT, con espressa rinuncia a promuovere azioni dirette di natura contrattuale o extracontrattuale nei confronti di Neotek Solutions S.r.l. o di altri subfornitori d'infrastruttura. Qualora il Cliente o terzi legati al Cliente dovessero azionare pretese dirette contro Neotek Solutions S.r.l., OVERSOFT ed il Cliente terranno indenne Neotek Solutions S.r.l. nei limiti ed in conformità alle tutele e ai Cap previsti dal presente Contratto.

ART. 6 – CONTINUITÀ OPERATIVA, SICUREZZA INFRASTRUTTURALE E BACKUP

6.1. Sicurezza Infrastrutturale Cloud e Business Continuity. OVERSOFT assicura mediante l'adozione di idonee misure tecniche l'erogazione del Modulo Cloud di IGEA360 avvalendosi di Data Center primari qualificati e ridondati situati all'interno dell'Unione Europea, conformi agli standard internazionali di sicurezza informatica (ISO/IEC 27001) e alla normativa GDPR (Regolamento UE 2016/679). OVERSOFT adotta misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi Cloud, inclusi meccanismi di ridondanza, disaster recovery e salvataggi periodici automatizzati dei dati residenti sul Server Remoto.

6.2. Backup e Responsabilità sui Moduli Locali (On-Premise). Per quanto concerne i dati, i database o i file acquisiti, elaborati o memorizzati direttamente sulle postazioni, server locali, macchinari o strumenti diagnostici del Cliente mediante i Moduli Locali On-Premise:

6.3. Connettività Internet e Requisiti di Rete. La continuità operativa del Modulo Cloud è subordinata alla presenza di una connessione Internet idonea e stabile presso le sedi del Cliente. OVERSOFT non sarà in alcun modo responsabile per interruzioni, rallentamenti o disservizi nell'utilizzo di IGEA360 causati da malfunzionamenti della rete dati, problemi dei gestori delle telecomunicazioni (ISP) o configurazioni errate dei dispositivi di rete (firewall, router, switch) del Cliente.

6.4. Continuità del Servizio Cloud e Finestre di Manutenzione. OVERSOFT adotta idonee misure tecniche ed organizzative per garantire la continuità e la stabilità dell'infrastruttura Cloud secondo la migliore diligenza professionale (best effort), salvo diverse specifiche previsioni contenute nell'Allegato D (SLA). OVERSOFT si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione dei servizi per effettuare interventi di manutenzione programmata (es. aggiornamenti di sicurezza, rinnovo certificati, manutenzione apparati o server), di norma comunicati con preavviso ed eseguiti in orari notturni o festivi, ovvero per interventi di manutenzione straordinaria ed urgente non differibili. Tali sospensioni programmatiche o tecniche non costituiscono inadempimento contrattuale né danno diritto a pretese risarcitorie o riduzioni dei canoni da parte del Cliente.

ART. 7 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

7.1. Custodia e Segretezza delle Credenziali. Il Cliente è costituito unico ed esclusivo responsabile della custodia, segretezza e corretto utilizzo delle credenziali di accesso (Username e Password) assegnate agli utenti autorizzati di cui all'Allegato B. Il Cliente si impegna a:

7.2. Titolare del Trattamento e Liceità dei Dati. Il Cliente garantisce di essere Titolare del Trattamento dei Dati Personali e Sanitari immessi, elaborati o gestiti tramite la piattaforma IGEA360, attestandone la piena legittimità e conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il Cliente manleva e tiene indenne OVERSOFT da sanzioni, pretese o richieste risarcitorie derivanti direttamente da dati, contenuti, istruzioni o condotte imputabili al Cliente, inclusi dati personali, clinici o anagrafici errati o illecitamente trattati, mancata acquisizione di consensi o autorizzazioni di competenza del Cliente, uso non autorizzato delle credenziali e violazione delle procedure operative poste a suo carico. La manleva opera nei limiti in cui l’evento sia effettivamente riconducibile al Cliente e non comprende fatti imputabili a OVERSOFT o a soggetti della cui attività OVERSOFT debba rispondere per contratto o per legge.

OverSoft S.r.l. - Contratto “Assistenza e manutenzione IGEA360” n. IGEA-2026-0001Sigla del cliente per accettazione:  
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Registro imprese di Catania, C.F. e P.I. 05856360879 - R.E.A. 440650 – Cap. Soc. € 10.000,00
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7.3. Requisiti Infrastrutturali e Connettività. Il Cliente si impegna a dotare le proprie strutture di hardware, sistemi operativi, software antivirus/firewall e linee di connettività Internet pienamente conformi ai requisiti minimi di sistema indicati da OVERSOFT per il corretto funzionamento dei Moduli Cloud ed On-Premise di IGEA360.

7.4. Divieto di Interferenza ed Usi Non Autorizzati. È fatto espresso divieto al Cliente di:

7.5. Conseguenze dell'Inadempimento. La violazione degli obblighi di cui al presente Articolo attribuirà ad OVERSOFT la facoltà di sospendere immediatamente l'accesso al servizio IGEA360, fatto salvo il diritto alla risoluzione espressa del contratto di cui al successivo Art. 9 ed al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 8 – DURATA CONTRATTUALE, RECESSO E RISOLUZIONE

8.1. Decorrenza e Durata Iniziale Vincolante. Il presente Contratto ha efficacia ed entra in vigore a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e si intende stipulato per la durata complessiva ed indivisibile espressamente selezionata (pari a 12, 36, 48 ovvero 60 mesi). La durata prescelta costituisce un vincolo contrattuale essenziale ed irrinunciabile per entrambe le Parti, sulla base del quale OVERSOFT ha commisurato ed erogato le agevolazioni economiche ed ammortizzato gli investimenti di infrastruttura dedicati al Cliente.

8.2. Rinnovo Automatico Annuale e Disdetta. Alla scadenza del periodo di durata iniziale sopra indicato, il Contratto si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovato per successivi periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno, e così di seguito a ciascuna successiva scadenza annuale, salvo che una delle Parti comunichi formale disdetta mediante raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso minimo di almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del termine iniziale o di ciascun rinnovo annuale.

Art. 8.3 – Recesso convenzionale oneroso del Cliente. Salvo quanto previsto dal successivo art. 8.4 in caso di inadempimento, il Cliente cui sia stata espressamente riconosciuta nel Modulo d’Ordine la facoltà di recesso anticipato può recedere dal Contratto mediante comunicazione PEC con preavviso di 90 giorni. Il recesso è esercitabile anche in assenza di un inadempimento di OVERSOFT e produce effetto alla data indicata nella comunicazione, purché siano stati corrisposti il corrispettivo per il recesso e tutti gli importi maturati sino a tale data. Il corrispettivo per il recesso, determinato nel Modulo d’Ordine secondo la formula canone dell’annualità in corso + 50 % dei canoni delle annualità successive, costituisce il corrispettivo convenzionale per lo scioglimento anticipato del rapporto e non ha natura di clausola penale per inadempimento. Il corrispettivo non comprende né sostituisce i canoni già maturati, i consumi, gli interventi straordinari, le rate della quota di attivazione già eseguiti o gli importi relativi a hardware consegnato. Salvo diversa previsione del Modulo d’Ordine, il corrispettivo per il recesso non è dovuto quando la cessazione dipenda da grave inadempimento imputabile a OVERSOFT, accertato o contestato secondo la procedura contrattuale applicabile.

Art. 8.4 – Inadempimento del Cliente, risoluzione e penale. Il mancato pagamento dei corrispettivi, l’utilizzo del Software da parte di sedi o utenti non autorizzati, la cessione o sublicenza non consentita, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e le ulteriori violazioni espressamente indicate nel presente Contratto costituiscono inadempimenti del Cliente. Nei casi indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’Art. 7.4, OVERSOFT potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione PEC nella quale dichiari di volersene avvalere. Restano dovuti i corrispettivi maturati sino alla data di efficacia della risoluzione, nonché le somme previste a titolo di penale per le specifiche violazioni di seguito indicate. Per il mancato pagamento protratto oltre 60 giorni dalla scadenza, il Cliente è tenuto, a titolo di penale per ritardo, a corrispondere € 50 per ogni settimana di ritardo oltre i 30 giorni con un massimo di € 500,00. La penale da ritardo è dovuta senza pregiudizio per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria principale. Per l’uso non autorizzato di sedi, utenti o postazioni, il Cliente è tenuto a corrispondere, a titolo di penale per inadempimento, euro 870,00 (ottocentosettanta/00) per ciascuna sede, utente o postazione e per ciascun periodo espresso in anno o frazione, fatto salvo il diritto di OVERSOFT alla cessazione dell’uso non autorizzato e alla risoluzione del Contratto. Salvo espressa previsione del Modulo d’Ordine, le penali previste dal presente articolo non sono cumulabili con il corrispettivo per il recesso relativo al medesimo evento e non si applicano quando la cessazione sia conseguenza di un inadempimento imputabile a OVERSOFT.

ART. 9 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E ADEGUAMENTO ISTAT

9.1. Corrispettivi e Modalità di Pagamento. Il Cliente si obbliga a corrispondere ad OVERSOFT i corrispettivi indicati nella sezione "Corrispettivi Economici" del presente contratto (Quota Una Tantum iniziale ed Importo Totale a Rata Fatturata del Canone Periodico Globale), secondo le scadenze e la frequenza di fatturazione ivi stabilite (mensile o annuale). Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA e di qualsiasi altra imposta o tributo di legge applicabile.

9.2. Adeguamento ISTAT dei Canoni. A partire dal secondo anno di durata del Contratto, OVERSOFT avrà il diritto di adeguare annualmente l'importo del Canone Periodico in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), verificatasi nei dodici mesi precedenti. L'adeguamento sarà applicato automaticamente a decorrere dalla prima fattura utile successiva alla data di rilevazione dell'indice, senza necessità di preavviso o formale modifica contrattuale.

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9.3. Ritardato Pagamento, Interessi di Mora e Addebito Spese. In caso di ritardato o mancato pagamento di anche una sola rata o fattura rispetto alla scadenza pattuita, il Cliente sarà considerato in mora di diritto senza necessità di formale messa in mora. Saranno applicati di pieno diritto:

9.4. Sospensione Cautelativa del Servizio per Morosità. Qualora il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza della fattura, OVERSOFT avrà il diritto, previa comunicazione scritta anche via e-mail o PEC, di sospendere cautelativamente ed immediatamente l'accesso alla piattaforma IGEA360 (sia Modulo Cloud che Moduli Locali).
La sospensione cautelativa per morosità costituisce rimedio temporaneo all’inadempimento del Cliente e non determina, di per sé, la risoluzione del Contratto né l’applicazione del corrispettivo per il recesso. Restano dovuti i corrispettivi già maturati e quelli previsti dal Contratto per il periodo di sospensione, nei limiti in cui la relativa obbligazione sia validamente pattuita e il servizio resti tecnicamente predisposto alla riattivazione. Il ripristino del servizio avverrà unicamente ad avvenuta ricezione del saldo integrale delle somme dovute, inclusi gli interessi moratori e le spese.

9.5. Clausola Solve et Repete (ex art. 1462 c.c.). Salvo quanto inderogabilmente previsto dall'art. 1462 c.c., nessuna eccezione, contestazione o pretesa di risarcimento potrà essere opposta dal Cliente al fine di ritardare o sospendere il pagamento delle fatture o delle rate dovute ad OVERSOFT. Eventuali contestazioni inerenti al funzionamento del software o alla qualità dei servizi erogati dovranno essere aperte tramite il Sistema di helpdesk di cui all'Art. 3 e potranno essere azionate separatamente, solo dopo l'avvenuto ed integrale saldo di tutti gli importi dovuti.
La presente clausola non impedisce al Cliente di contestare la debenza di una somma qualificata come corrispettivo per il recesso quando deduca l’assenza dei presupposti del recesso oneroso, l’inadempimento imputabile a OVERSOFT o l’applicazione di una somma diversa da quella prevista dal Contratto. Restano fermi i limiti dell’art. 1462 c.c. e l’impossibilità di derogare alle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione (art. 1462 c.c.).

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR) E RISERVATEZZA

10.1. Ruoli Privacy ex Regolamento UE 2016/679. Le Parti prendono atto e si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto e dell'erogazione della piattaforma IGEA360:

10.2. Nomina a Responsabile del Trattamento (Allegato C). I termini, le condizioni, le istruzioni operative, le misure di sicurezza informatica ed il perimetro dei compiti affidati ad OVERSOFT in qualità di Responsabile del Trattamento sono espressamente regolati nell'Allegato C (Accordo sul Trattamento dei Dati - Data Processing Agreement / DPA), che le Parti sottoscrivono contestualmente al presente Contratto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

10.3. Obbligo di Riservatezza e Segreto Industriale. OVERSOFT e il Cliente si obbligano a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi le informazioni confidenziali, i dati sanitari, i segreti industriali, le metodologie operative o i dati finanziari di cui dovessero venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto. Tale obbligo rimarrà valido ed efficace anche dopo la cessazione o risoluzione del Contratto, per qualsiasi causa avvenuta.

10.4. Restituzione, Cancellazione dei Dati e Portabilità. Alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa:

Art. 10.5. Informativa sul Trattamento dei Dati Personali del Cliente (ex art. 13 GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), OVERSOFT S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, informa il Cliente che i dati personali (anagrafici, fiscali, di contatto del Legale Rappresentante e dei referenti del Cliente) forniti per la stipula ed esecuzione del presente Contratto saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

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ART. 11 – LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE ESCLUSIVO E DISPOSIZIONI FINALI

11.1. Legge Applicabile. Il presente Contratto e tutti i relativi Allegati sono regolati, interpretati ed eseguiti esclusivamente secondo la Legge Italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di contratti di licenza d'uso software B2B.

11.2. Foro Competente Esclusivo. Per qualsiasi controversia, lite, pretesa o contestazione derivante dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione o cessazione del presente Contratto, le Parti concordano che sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Catania, con espressa esclusione ed esenzione di qualsiasi altro Foro alternativo o concorrente previsto dalla legge.

11.3. Cessione del Contratto. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere, trasferire o sublicenziare a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto o i diritti ed obblighi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto di OVERSOFT. OVERSOFT si riserva il diritto di cedere il Contratto o i crediti da esso derivanti a società del proprio gruppo, istituti bancari, finanziari o società di factoring, dandone semplice comunicazione scritta al Cliente.

11.4. Validità delle Clausole e Modifiche Scritte. Qualora una o più disposizioni del presente Contratto dovessero essere dichiarate nulle, invalide o inefficaci, tale invalidità non pregiudicherà la validità delle restanti clausole, che rimarranno pienamente valide ed efficaci. Qualsiasi modifica, integrazione o deroga al presente Contratto non avrà alcun effetto se non redatta per iscritto e sottoscritta da entrambi i Legali Rappresentanti delle Parti.

11.5. Intero Accordo ed Elenco Allegati. Il presente Contratto e i sottoelencati Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo, intesa o negoziazione, verbale o scritta, intercorsa tra le Parti avente il medesimo oggetto:

CATANIA, lì 27/10/2026
Il Cliente
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
Latella Pietro Marco
Oversoft S.r.l.
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
OverSoft
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Registro imprese di Catania, C.F. e P.I. 05856360879 - R.E.A. 440650 – Cap. Soc. € 10.000,00
Tel: 095.2865197 - 389.6676190
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APPROVAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE SPECIFICHE E VESSATORIE

(ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente contrattuale dichiara di avere letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali IGEA360:

CATANIA, lì 27/10/2026
Firma specifica del Cliente contrattuale:
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
Latella Pietro Marco
OverSoft S.r.l. - Contratto “Assistenza e manutenzione IGEA360” n. IGEA-2026-0001
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